Sez. 2, Sentenza n. 2376 del 12/11/1970 (Rv. 348596 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - VALORE DI TRANSAZIONE O RINUNZIA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - VALORE DI TRANSAZIONE O RINUNZIA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Alla dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni spettanza inerente al rapporto di lavoro puo attribuirsi valore di transazione o di rinuncia, con conseguente applicabilita dell'art 2113 cod civ, solo se ricorrano i requisiti di tali negozi e cioe vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e si voglia prevenire una lite (transazione) o si intendano abbandonare diritti o ragioni determinate od oggettivamente determinabili (rinuncia abdicativa). La valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (V 191'69, mass n 338116 3388'68, mass n 336438 3002'68, mass n 335844 1685'67, mass n 328516 843'67, mass n 326968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)