Sez. 1, Sentenza n. 8934 del 22/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218447 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Deduzione di inesistenza del titolo - Declaratoria di inammissibilità per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 175, comma 3, cod. proc. pen. - Illegittimità - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Allorché venga contestata, in ogni tempo, l'esistenza del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile la richiesta dell'interessato per intempestività ai sensi dell'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.- atteso che l'applicazione di tale norma presuppone la non esecutività del titolo valido, derivante da caso fortuito o forza maggiore, destinata a venir meno una volta decorsi dieci giorni da quello di cessazione di tali cause - ma deve esaminarla nel merito. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stato dichiarato inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 175, comma 3, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione con cui si contestava l'esistenza del titolo esecutivo per mancanza di valida notificazione della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)