Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 30/11/2005 Cc. (dep. 23/01/2006) Rv. 235095 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione - Nullità - Forme e termini per dedurla.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La nullità dell'ordine di esecuzione (nella specie, per mancata traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta) va fatta valere mediante incidente di esecuzione che, in assenza di termini per la proposizione, può essere azionato in ogni tempo, salva la preclusione derivante dalla mera reiterazione di istanza già proposta o dall'acquiescenza al provvedimento suscettibile di contestazione, dovendosi escludere - in considerazione della specifica procedura prevista nell'art. 666 cod. proc. pen. - l'applicabilità, "in subiecta materia", del termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto, in forza di estensione analogica della disciplina stabilita per i ricorsi al tribunale amministrativo regionale contro provvedimenti amministrativi illegittimi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)