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Sez. 6, Sentenza n. 843 del 08/03/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201440 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo | Rimessione nel termine - Istanza - Disciplina della decadenza di cui all'art. 175 cod.proc.pen. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201440-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo

La sussistenza, nelle condizioni previste dall'art. 670, comma terzo, cod.proc.pen., di una competenza alternativa a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, non modifica la disciplina generale dell'istituto relativa ai requisiti di ammissibilità, che rimane quella fissata dall'art. 175 cod. proc. pen. sia che l'istanza venga presentata al giudice dell'esecuzione che a quello della impugnazione; occorre infatti, in entrambi i casi, assicurare il medesimo regolamento unitario e mantenere, in particolare, il limite di decadenza stabilito in dieci giorni dal terzo comma del suddetto art. 175, ad evitare che dall'opzione in ordine alla competenza, affidata alla discrezionalità dell'istante, derivi una disciplina difforme del requisito temporale di ammissibilità della domanda quando questa venga proposta ai sensi dell'art. 670, terzo comma, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)