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Sez. 3, Sentenza n. 5785 del 22/11/1985 (Rv. 442969 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE ABBIA GIÀ ESEGUITO LA PROPRIA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442969-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE ABBIA GIÀ ESEGUITO LA PROPRIA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere invocata dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione (nella specie, trasferimento della proprietà con concessione di un breve termine per il pagamento del residuo prezzo) e tanto meno dalla parte che con il proprio comportamento inadempiente abbia ritardato l'esecuzione della prestazione dovutale dalla controparte (nella specie, versamento del residuo prezzo al momento della stipulazione del rogito notarile). (V 2615/82, mass n 420468; (V 6034/81, mass n 416818; (V 1598/76, mass n 380358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)