Sez. 3, Sentenza n. 12222 del 01/07/2014 Ud. (dep. 24/03/2015) Rv. 262854 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Affidamento per ragioni di educazione e di istruzione - Ambito di applicazione - Definizione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
In tema di reati sessuali, la condizione di affidamento per ragioni di educazione e istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen. non è riferibile soltanto all'ambito scolastico, potendo configurarsi ogni qual volta il titolo dell'affidamento, al pari degli altri contemplati dalla norma (cura, vigilanza e custodia), determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una posizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto. (Fattispecie relativa ad atti sessuali commessi da istruttore ippico nei confronti di allieva minorenne a lui affidata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)