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Sez. 3, Sentenza n. 27282 del 14/03/2012 Ud. (dep. 10/07/2012) Rv. 253053 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Fatti commessi da affidatario del minore per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia - Rapporto di affidamento tra insegnante ed alunno - Necessità di appartenenza dell'alunno alla classe dell'insegnante - Esclusione - Appartenenza alla stessa struttura scolastica - Sufficienza.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253053-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE

La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica, all'interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)