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Sez. 3, Sentenza n. 2924 del 28/07/1975 (Rv. 376983 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE IN CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONI DI MANTENIMENTO ED ASSISTENZA - CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTRATTO ATIPICO NON MERAMENTE PATRIMONIALE - INTUITUS PERSONAE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - NORMATIVA DELLA RENDITA VITALIZIA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376983-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE IN CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONI DI MANTENIMENTO ED ASSISTENZA - CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTRATTO ATIPICO NON MERAMENTE PATRIMONIALE - INTUITUS PERSONAE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - NORMATIVA DELLA RENDITA VITALIZIA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE - AMMISSIBILITA.*

Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un immobile in corrispettivo di prestazioni di mantenimento ed assistenza, pur presentando affinita con il contratto di rendita vitalizia, previsto dagli artt 1872 e seguenti cod civ, si differenzia per il contenuto non meramente patrimoniale, presupponente un intuitus personae nella scelta del contraente; a tale negozio atipico, pertanto, non sono applicabili quelle norme della rendita vitalizia incompatibili con l'indicato elemento personale, quale, ad esempio, la norma di cui all'art 1878 cod civ (inammissibilita dell'Azione di risoluzione in caso di mancato pagamento delle rate scadute), trovante giustificazione nella fungibilita della prestazione del debitore, non ricorrente nel contratto di mantenimento ed assistenza. (V 637/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)