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Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 15/02/1983 (Rv. 425950 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO IMPLICANTE L'OBBLIGO DI UNA PARTE DI PRESTARE ALL'ALTRA VITA NATURAL DURANTE DI QUEST'ULTIMA, SERVIZI, ASSISTENZA E CURE MEDICHE CONTRO LA CESSIONE DI UN IMMOBILE - NATURA - DIFFERENZE RISPETTO ALLA RENDITA VITALIZIA - DISCIPLINA APPLICABILE - RISOLUZIONE PER IL MANCATO PAGAMENTO DI RATE SCADUTE - INAPPLICABILITÀ - AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1453 PER L'INADEMPIENZA DELLA PARTE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425950-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO IMPLICANTE L'OBBLIGO DI UNA PARTE DI PRESTARE ALL'ALTRA VITA NATURAL DURANTE DI QUEST'ULTIMA, SERVIZI, ASSISTENZA E CURE MEDICHE CONTRO LA CESSIONE DI UN IMMOBILE - NATURA - DIFFERENZE RISPETTO ALLA RENDITA VITALIZIA - DISCIPLINA APPLICABILE - RISOLUZIONE PER IL MANCATO PAGAMENTO DI RATE SCADUTE - INAPPLICABILITÀ - AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1453 PER L'INADEMPIENZA DELLA PARTE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI - APPLICABILITÀ.*

Il contratto con cui una parte si obbliga a prestare all'altra, per tutta la durata della vita della stessa, servizi, assistenza e cure mediche, in corrispettivo della cessione di un immobile, è un contratto atipico che, pur essendo affine - quale una sua sottospecie - al contratto di rendita vitalizia (artt. 1872 e seguenti cod. civ.), se ne differenzia per l'intuitus personae determinativo della scelta dell'obbligato e per l'infungibilità delle prestazioni (consistenti in un facere, invece che in un dare, come nel vitalizio tipico), concettualmente non divisibili. Pertanto, all'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le predette peculiarità, come l'art. 1878 cod. civ., il quale, nell'escludere la risoluzione del rapporto "per il mancato pagamento di rate scadute", si riferisce a prestazioni di solo dare, frazionabili, fungibili e suscettibili di coercizione. Consegue che, non operando la deroga ex art. 1878 citato alla disciplina ordinaria della materia contrattuale, a fronte dell'inadempienza di detta parte agli assunti obblighi di servizi, assistenza e cure, deve ammettersi l'Azione di risoluzione, secondo i criteri generali fissati dall'art. 1453 cod. civ.. (V 3625/82, mass n 421594; (V 50/80, mass n 403424; (V 2924/75, mass n 376983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)