Sez. 3, Sentenza n. 5855 del 30/10/1980 (Rv. 409669 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZA RISPETTO AL COSIDDETTO CONTRATTO DI MANTENIMENTO O VITALIZIO ALIMENTARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRELAZIONE E RISCATTO AGRARI.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZA RISPETTO AL COSIDDETTO CONTRATTO DI MANTENIMENTO O VITALIZIO ALIMENTARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRELAZIONE E RISCATTO AGRARI.*
Il contratto avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento o vitalizio alimentare) si configura come un contratto innominato ed atipico, che, pur prestando affinita con il contratto di rendita vitalizia (artt 1872 e seguenti cod civ), se ne differenzia per il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, presupponente un intuitus personae nella scelta di tale soggetto, e per l'elemento d'incertezza costituito dalla variabilita e discontinuita di dette prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del vitaliziando. Pertanto, tale negozio, ancorche oneroso ed a prestazioni corrispettive, non consente l'Esercizio da parte dell'affittuario del fondo, che ne sia oggetto, della prelazione e del riscatto agrari. (V 857/67, mass n 327012; (Conf 50/1980, mass n 403424; (Conf 2924/75, mass n 376983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)