Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 10/03/2006 (Rv. 588245 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Ricorso - Proposizione - Sospensione "ipso iure" del giudizio - Esclusione - Conseguenze - Rinvio della trattazione - Rigetto dell'istanza di ricusazione - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Comunicazione del rinvio - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare. L'evidente inammissibilità della ricusazione, infatti, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude non di meno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione, presentata dopo che il giudice "a quo" abbia disposto il rinvio della causa ad un'udienza successiva, venga rigettata con ordinanza di data anteriore a quella della già fissata udienza di rinvio, la trattazione della controversia può legittimamente proseguire, non risultando necessario dare nuovo impulso al giudizio mediante un atto di riassunzione, e non è dovuta alcuna comunicazione della successiva udienza, sussistendo per le parti l'onere di partecipare alle udienze già fissate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)