Sez. U, Sentenza n. 5629 del 09/03/2009 (Rv. 607636 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Parcometro - Installazione su marciapiede prospiciente abitazione privata - Domanda di condanna della P.A. alla rimozione ed al risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle domande di condanna alla rimozione di un apparecchio distributore di biglietti per la sosta regolamentata di autovetture (c.d. parcometro) e di risarcimento del danno, asseritamente derivato al privato dall'installazione dell'apparecchio su strada pubblica prospiciente la propria abitazione, proposte contro il comune che abbia provveduto all'installazione, in quanto ricorrono sia il presupposto oggettivo del nesso tra l'atto della P.A. e l'uso del territorio, attesa la collocazione dei parcometri nell'ambito di un complesso procedimento amministrativo di pianificazione urbanistica del traffico (ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sia il presupposto soggettivo, consistente nell'instaurazione della controversia contro il comune medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)