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Sez. U, Ordinanza n. 15660 del 27/07/2005 (Rv. 583125 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni (nel testo conseguente a Corte costituzionale n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia - Presupposti - Nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio - Necessità - Instaurazione della controversia nei confronti delle amministrazioni pubbliche o dei soggetti equiparati - Necessità - Realizzazione di linea ferroviaria ad alta velocità - Asserita illegittimità del relativo progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento del danno dalla società affidataria della concessione per la progettazione e la realizzazione dell'opera - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583125-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso); e, come presupposto soggettivo - desumibile dallo stesso art. 34, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. - che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti. Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti della società alla quale era stata affidata - in relazione all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificato dall'art. 1 del d.l. 24 gennaio 1991, n. 25, convertito in legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora ente Ferrovie dello Stato di partecipare a società o enti aventi per fini la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema ad alta velocità) - la concessione per la progettazione esecutiva e la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell'opera, e consequenziale all'asserita illegittimità del relativo progetto. Ricorrono, infatti, nella specie, sia il presupposto oggettivo di detta giurisdizione, dato che la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria in questione - manifestamente incidenti sul territorio - risultavano inseriti in un complesso procedimento amministrativo, nell'ambito del quale si era utilizzato anche l'istituto della conferenza di servizi previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385; sia il presupposto soggettivo, dovendosi riconoscere alla società convenuta in giudizio - alla luce dell'evoluzione della nozione di P.A. correlata ai mutamenti del quadro normativo - almeno la veste di soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche, in quanto strumento cui si è fatto ricorso per la realizzazione di fini pubblici (nella specie, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma secondo, lettera b), della legge 12 giugno 1990, n. 146) e con mezzi finanziari riferibili, direttamente o indirettamente, alla P.A. in senso proprio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 385 art. 7, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)