Sez. 1, Sentenza n. 15948 del 29/07/2005 (Rv. 585144 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine di sei mesi "ex" art. 305 cod.proc.civ. - Natura perentoria - Notifica del ricorso in riassunzione - Concessione, "ex" art. 303 cod.proc.civ., di termine posteriore alla scadenza del predetto termine semestrale perentorio - Inosservanza - Effetti - Estinzione del giudizio - Potere del giudice di riattivazione del processo - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di riassunzione del processo interrotto, qualora, con il decreto "ex" art. 303 cod.proc.civ., sia concesso per la notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto un termine, originario o tempestivamente prorogato o rinnovato, posteriore alla scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla interruzione, imposto dall'art. 305 cod.proc.civ., la relativa inosservanza, derivante da mancata notifica degli atti riassuntivi durante la sua pendenza o dopo la sua scadenza, determina la estinzione del giudizio, per essere inutilmente spirato il suddetto termine semestrale perentorio, con conseguente preclusione al giudice di ogni potere di riattivazione del processo, eventualmente mediante la concessione di un nuovo termine per la riassunzione o per il rinnovo della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)