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Sez. 1, Sentenza n. 8314 del 01/09/1997 (Rv. 507408 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine di sei mesi ex art. 305 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Notifica dell'atto di riassunzione alla controparte - Termine ex art. 303 cod. proc. civ. - Natura ordinatoria - Scadenza del termine - Proroga - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507408-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione (nella specie, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento dell'opposto; l'opponente depositava ricorso in riassunzione ed il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione nonché il termine per la notifica; scaduto quest'ultimo, l'opponente presentava istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione; il giudice provvedeva in tal senso e l'opponente notificava l'atto nel nuovo termine fissato. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che, su eccezione della controparte, ha dichiarato estinto il processo poiché l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica era stata formulata quando era ormai decorso il termine semestrale dell'art. 305 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)