Sez. 1, Sentenza n. 8012 del 26/08/1997 (Rv. 507125 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Rispetto del termine semestrale ex art.305 cod. proc. civ. - Deposito della relativa istanza - Sufficienza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Per la tempestività della riassunzione del processo interrotto è sufficiente il deposito della relativa istanza entro il termine semestrale fissato dall'art. 305 cod. proc. civ., sempreché la notifica del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte avvenga entro il termine fissato dal giudice, estinguendosi altrimenti il processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)