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Sez. 1, Sentenza n. 1195 del 13/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162553 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTE DI CANAPA INDIANA - MODICA QUANTITÀ - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162553-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTE DI CANAPA INDIANA - MODICA QUANTITÀ - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Per la ipotesi di coltivazione di piante di canapa indiana la modica quantità è insuscettibile di ogni effetto. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicata legittima la decisione di merito che ha escluso ogni possibilità di applicare alla coltivazione sia la esimente dell'art. 80 della legge n. 685/1975 sia, ai fini d'un trattamento sanzionatorio meno aspro, la disciplina del piccolo spaccio di cui all'art. 72 della richiamata legge). (Conf mass n 154763).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)