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Sez. 6, Sentenza n. 2676 del 30/10/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177710 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177710-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In caso di coltivazione di piante di canapa indiana l'entità della coltivazione e le modalità di attuazione della stessa possono avere riflessi unicamente sulla Determinazione della pena, ma non sulla qualificazione giuridica del reato, essendo sempre applicabile (per il disposto dell'art. 28 legge 22 dicembre 1975 n. 685 che equipara la coltivazione illegittima alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti) la sanzione di cui all'art. 71 della stessa legge, senza possibilità di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 80 né di qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 72. (Conf mass n 162553; (Conf mass n 175735; (Conf mass n 172344).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)