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Sez. L, Sentenza n. 3608 del 08/04/1998 (Rv. 514346 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di irrogazione - Garanzie ulteriori in base alla contrattazione collettiva - Termine finale per l'adozione del provvedimento - Ammissibilità - Nullità del termine per eccessiva difficoltà all'esercizio del diritto - Valutazione - In astratto - Esclusione - Con riferimento al caso specifico - Necessità.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514346-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 cod. civ. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2965, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)