Sez. L, Sentenza n. 3189 del 07/10/1975 (Rv. 377299 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - CONDIZIONI - LIMITI - LAVORAZIONI - DANNI IN OCCASIONE DEL TRASPORTO DEL PRODOTTO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - CONDIZIONI - LIMITI - LAVORAZIONI - DANNI IN OCCASIONE DEL TRASPORTO DEL PRODOTTO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA.*
Una malattia in tanto puo ritenersi professionale e indennizzabile, in quanto rientri in una di quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al RD n 1765 del 1935 e risulti causata da una delle lavorazioni nella stessa menzionate e, se e vero che la tutela assicurativa e estesa a ogni lavoratore comunque esposto al rischio di particolari lavorazioni, pur se non ad esse specificamente addetto, cio non consente, peraltro, di indennizzare i danni che si verificano in occasione del trasporto dei prodotti della lavorazione, perche essi, non traendo causa ne occasione dalla lavorazione e derivando da una attivita che si svolge in un ambiente del tutto diverso, sono assolutamente accidentali ed estranei al processo e al rischio della lavorazione e, quindi, alla tutela assicurativa. Di essi, potra eventualmente esser chiamato a rispondere il datore di lavoro. (nella specie trattavasi di intossicazione da vapori di idrocarburi benzenici, e cioe di benzolo e toluolo, riportata durante il loro trasporto su nave cisterna). (V 3132/73, mass n 366915; 1497/67, mass n 328202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 6, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)