Sez. L, Sentenza n. 6172 del 20/11/1981 (Rv. 416949 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - DISCIPLINA EX ART. 150, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA NEL SENSO DELL'IRRILEVANZA DEL TIPO DELLA LAVORAZIONE ABBANDONATA - DIVIETO - INTERPRETAZIONE IN CORRELAZIONE CON IL DISPOSTO DELL'ART. 140, PRIMO COMMA, DEL CITATO D.P.R. - NECESSITÀ - REITERAZIONE DELLA RENDITA DI PASSAGGIO - DISCIPLINA EX ART. 150, QUINTO COMMA DEL MEDESIMO D.P.R. - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - DISCIPLINA EX ART. 150, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA NEL SENSO DELL'IRRILEVANZA DEL TIPO DELLA LAVORAZIONE ABBANDONATA - DIVIETO - INTERPRETAZIONE IN CORRELAZIONE CON IL DISPOSTO DELL'ART. 140, PRIMO COMMA, DEL CITATO D.P.R. - NECESSITÀ - REITERAZIONE DELLA RENDITA DI PASSAGGIO - DISCIPLINA EX ART. 150, QUINTO COMMA DEL MEDESIMO D.P.R. - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Tenuto conto dell'elemento letterale e dell'intenzione del legislatore, il primo comma dell'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - il quale prevede una "rendita di passaggio" a favore dello assicurato, trovato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di grado non superiore allo ottanta per cento, che, per ragioni profilattiche, abbia abbandonato la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia - va interpretato non già estensivamente, nel senso dell'irrilevanza del tipo della lavorazione che si è abbandonata e che ha dato origine alla malattia, bensì, in correlazione con il disposto del primo comma dell'art. 140 dello stesso d.P.R., nel senso che la lavorazione suddetta debba rientrare fra i lavori specificati, tassativamente, nella tabella allegato n. 8 (e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1). Insuscettibile d'interpretazione estensiva è, del pari, il quinto comma dello stesso art. 150 (il quale prevede la reiterazione della rendita di passaggio nel caso in cui anche la seconda lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia), con la conseguenza che l'erogazione da esso prevista presuppone necessariamente che sia stata già concessa la rendita di cui al primo comma dello stesso articolo, non essendo per contro sufficiente l'avvenuta corresponsione della rendita per inabilità permanente. (V 3189/75, mass n 377299; (V 206/74, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)