Sez. L, Sentenza n. 5737 del 13/06/1990 (Rv. 467698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - TEMPESTIVA FORMULAZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI - IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - IMPUGNAZIONI DELLA NON DEFINITIVA GIÀ RISERVATA - ONERI DELLA PARTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - TEMPESTIVA FORMULAZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI - IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - IMPUGNAZIONI DELLA NON DEFINITIVA GIÀ RISERVATA - ONERI DELLA PARTE.*
Nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'Esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al dovere di osservare il termine di decadenza l'Onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio. Consegue che, anche qualora sia stata formulata riserva di gravame contro la sentenza parziale, l'Onere suddetto deve essere assolto con l'inequivoca manifestazione della volontà di impugnare tale sentenza, non essendo a ciò sufficiente la sola impugnazione proposta avverso quella definitiva, atteso la reciproca autonomia, sia formale che sostanziale, delle due decisioni. (V Cass 2171/89, mass n 462729; (V 7355/87, mass n 455398).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)