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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18022 del 11/09/2015 (Rv. 636711 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Controversia elettorale - Appello - Proposizione con ricorso anziché con citazione - Tempestività dell'impugnazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636711-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

L'appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 702 quater c.p.c., sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)