Sez. L, Ordinanza n. 24765 del 03/10/2019 (Rv. 655312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine per esigenze sostitutive - Indicazione nominativa del lavoratore da sostituire - Modifica del titolo dell'assenza - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, costituisce sufficiente e specifica ragione giustificativa l'indicazione nominativa del lavoratore da sostituire, senza che rilevi la variazione dei motivi connessi all'assenza del prestatore. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante che l'assenza della lavoratrice posta a fondamento della ragione sostitutiva, prima cagionata dalla maternità , fosse poi proseguita per la fruizione di ferie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)