Sez. L - , Sentenza n. 19860 del 26/07/2018 (Rv. 649991 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine fissato "per relationem" (con riferimento alla data di rientro del lavoratore assente) - Legittimità - Mutamento della causale di assenza indicata nel contratto a termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la fissazione di un termine, benché non predeterminato, con riferimento alla data di rientro del lavoratore sostituito (cd. termine "incertus quando"), e la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza sono legittime e non determinano la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipula del contratto a termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine concluso per la sostituzione di una lavoratrice in maternità anche in relazione alle assenze per ferie e malattia del bambino successive ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, sul rilievo dell'evidente connessione tra le ragioni di assenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)