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Sez. 1, Sentenza n. 8869 del 01/06/2012 (Rv. 622800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Appello nel merito di domanda o eccezione - Difetto di appello incidentale per extrapetizione - Novità della domanda o eccezione - Esclusione - Dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato su una domanda o eccezione e la pronuncia sia stata impugnata nel merito da una parte, senza che l'altra abbia formulato una contrapposta impugnazione per sostenere che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi perché la domanda o eccezione non erano state ritualmente proposte, il giudice di appello non può omettere di pronunciare nel merito della stessa domanda o eccezione, argomentando che esse, non ritualmente proposte in primo grado, non avrebbero potuto trovare ingresso innanzi a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)