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Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 02/03/2004 (Rv. 570702 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Ragioni del divieto - Principio di ordine pubblico - Sussistenza - Conseguenze - Accettazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Mutamento della causa pendente - Fattispecie in tema di estromissione.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570702-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il principio del divieto di domande nuove in appello, essendo di ordine pubblico, non può essere sanato dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di novità di domande proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Ne consegue che è improponibile in appello perché integra domanda nuova la deduzione di una diversa causa pendente che, essendo fondata sulla prospettazione di nuove circostanze di fatto, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella specie, i giudici di appello, nel condannare una società di calcio ed un suo giocatore al pagamento in solido del compenso per le prestazioni sanitarie effettuate dall'attore a favore del calciatore, avevano ritenuto che l'autorizzazione data dalla società all'attore di effettuare le prestazioni configurasse un'espromissione cumulativa con cui, ai sensi dell'art. 1272 cod. civ., la stessa si era assunta nei confronti del creditore il debito altrui. La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la decisione rilevando la novità della causa pendente dedotta in appello posto che in primo grado l'attore, a fondamento della domanda, aveva invece invocato l'accollo cumulativo del debito, con adesione del creditore, intercorso fra il debitore (il calciatore) e la società(il terzo), mentre l'estromissione postula l'assunzione del debito altrui da parte del terzo nei confronti del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)