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Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247870 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Incompatibilità previste dall'art. 225 cod. proc. pen. - Applicabilità nei confronti dei consulenti del P.M. nominati ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247870-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ

Non trovano applicazione, neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del P.M. le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen., nè sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che sussistesse l'incompatibilità di un esperto di psicologia infantile, nominato dal P.M. quale consulente tecnico in un procedimento per reati sessuali, già incaricato dal Tribunale dei Minorenni per seguire il minore abusato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)