Sez. 1, Ordinanza n. 672 del 12/04/1976 Cc. (dep. 10/07/1976) Rv. 134028 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA FORMALE - NECESSITA - DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI LEGITTIMITA SOSTANZIALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA FORMALE - NECESSITA - DIFETTO DELLA CONDIZIONE DI LEGITTIMITA SOSTANZIALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
L'esclusione, anche all'inizio del dibattimento, del giudizio direttissimo, con trasmissione degli Atti al PM perche proceda con le forme ordinarie, puo essere disposta solo in difetto delle condizioni di legittimita formale del rito. Qualora, invece, il giudice accerti la Mancanza della condizione di legittimita sostanziale relativa alla superfluita di speciali indagini, non ha che la seguente alternativa: se le indagini sono esperibili in dibattimento, deve procedervi, portando a conclusione il procedimento direttissimo; se, invece, tale esperibilita sia da escludere 'perche la prova venga a risultare difficile o incertà , deve disporre che si proceda con istruzione formale, rimettendo il processo al giudice istruttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)