Sez. 1, Sentenza n. 1252 del 23/05/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165190 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - POTERI DEL P.M. - VALUTAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - POTERI DEL P.M. - VALUTAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Nel caso in cui il P.m. abbia errato nella sua valutazione discrezionale rimessagli dalla legge, circa la ritenuta non necessita nel giudizio direttissimo atipico, di espletare speciali indagini istruttorie, non è possibile un controllo di merito da parte del giudice, salvo quanto stabilito, in via eccezionale, dall'art. 389, sesto comma cod. proc. pen.. ne consegue che, di fronte ad una simile valutazione, il giudice deve procedere al dibattimento e solo a chiusura di esso, qualora emerga la necessità di accertamenti ed indagini incompatibili con le forme del dibattimento stesso, può disporre che si proceda con istruzione sommaria (se obbligatoria) o formale. (fattispecie di conflitto in materia di armi). (V mass n 127688, ultima parte; (V mass n 134028, ultima parte; (V mass n 136909, ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 com. 6, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)