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Sez. 1, Sentenza n. 1252 del 23/05/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165189 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165189-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CONDIZIONI.*

Il giudice deve astenersi dal procedere al dibattimento ed ordinare la trasmissione degli Atti al P.m. perché proceda con le forme ordinarie, solo quando il giudizio direttissimo risulti promosso fuori dai casi tipici tassativamente previsti dalla legge e non anche quando il P.m. abbia errato in una sua valutazione discrezionale rimessagli dalla legge, qual'è quella riguardante la ritenuta non necessità di speciali indagini istruttorie. (V mass n 127688; (V mass n 134028; (V mass n 136909).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)