Sez. L, Sentenza n. 4154 del 21/06/1986 (Rv. 446941 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - PROCURATORI LEGALI - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - PROCURATORI LEGALI - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ.*
L'art. 5 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che indica tassativamente gli uffici giudiziari davanti ai quali i procuratori possono esercitare le loro funzioni di rappresentanza della parte, si applica anche nel giudizio di rinvio ed anche nelle controversie soggette al rito del lavoro (nelle quali la necessità del ministero del procuratore è esclusa solo nella particolare ipotesi prevista dall'art. 417 cod. proc. civ.), sicché anche in tali controversie è da considerarsi invalido - con la conseguente nullità assoluta del rapporto processuale che da esso ha avuto origine - l'atto riassuntivo della causa davanti al giudice di rinvio sottoscritto da un procuratore legale territorialmente incompetente - perché non iscritto nell'albo dei procuratori del distretto nella cui giurisdizione trovasi il giudice di rinvio - essendo irrilevante il fatto che tale procuratore abbia rappresentato la parte nel giudizio di merito concluso dalla sentenza cassata. (V 656/83, mass n 425404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)