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Sez. L, Sentenza n. 7525 del 13/08/1996 (Rv. 499201 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Recesso per superamento del periodo di comporto per malattia - Immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento - Conseguenze - Rilevanza delle assenze dal lavoro non contestate - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499201-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Per i rapporti di lavoro assistiti da garanzia di stabilità, l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro con atto motivato comporta necessariamente l'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola ha carattere generale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, e si estende anche al caso in cui il datore giustifichi il recesso con una speciale situazione di inapplicabilità della disciplina di tutela di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604. Pertanto, con riferimento alla particolare fattispecie di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia ex art. 2110 cod. civ., non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1996 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)