Sez. L, Sentenza n. 8641 del 14/08/1999 (Rv. 529330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rapporti assoggettati alle norme limitatrici del potere di recesso datoriale - Regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia - Rilevanza delle assenze dal lavoro non contestate - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro - quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, comma secondo, cod. civ. - vale la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola, infatti, ha carattere generale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso. Pertanto, con riferimento alla particolare fattispecie di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia ex art. 2110 cod. civ., non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)