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Sez. 2, Sentenza n. 7753 del 25/02/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160364 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IDENTIFICAZIONE DATTILOSCOPICA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160364-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - IDENTIFICAZIONE DATTILOSCOPICA - VALORE PROBATORIO.*

Quando non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione seguiti dagli appositi organi l'identificazione dattiloscopica può bastare anche da sola, quale elemento concludente di prova indiziaria, secondo il principio del libero convincimento del giudice, a dare la certezza della commissione del fatto delittuoso ad opera del prevenuto. (V mass n 155515; (V mass n 151332; (V mass n 145543).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 309

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)