Sez. 1, Sentenza n. 5953 del 29/11/1985 (Rv. 443112 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - DEDUZIONI PROBATORIE DEL CONVENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - ESCLUSIONE - SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ AD ADEMPIERE - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - DEDUZIONI PROBATORIE DEL CONVENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - ESCLUSIONE - SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ AD ADEMPIERE - RILEVANZA.*
Il convenuto con Azione revocatoria fallimentare non è ammesso a dedurre e provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato d'insolvenza, ma solo in situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, atteso che detto stato d'insolvenza è oggetto di presunzione "iuris et de iure" a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, mentre al fine di quella revocatoria spiega soltanto rilievo la conoscenza o meno dello stato medesimo. (V 2936/78, mass n 392363; (V 4426/76, mass n 383144).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)