Sez. 1, Sentenza n. 4559 del 24/02/2011 (Rv. 617129 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Stato di insolvenza nel periodo sospetto - Presunzione assoluta - Conseguenze - Stato di mera difficoltà ad adempiere del debitore - Prova - Inammissibilità - Accertamento d'ufficio - Esclusione - Prova dell'elemento soggettivo dell'azione - Accertamento d'ufficio della manifestazione esterna del dissesto e della sua percezione come tale in capo all'"accipiens" - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il convenuto con l'azione revocatoria fallimentare non è ammesso a provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato di insolvenza, ma solo in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, atteso che detto stato di insolvenza è oggetto di presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale; né, a maggior ragione, siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito, il quale deve invece verificare, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione, se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)