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Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 07/05/1975 (Rv. 375441 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP ED ASSEGNATARI - DISTINZIONE IN DUE ATTI - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PRIMO E CONTRATTUALE DEL SECONDO - RAPPORTO LOCATIZIO - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL RAPPORTO - OBBLIGO DI RICONSEGNA DELLO ALLOGGIO - RINNOVAZIONE DEL RAPPORTO ALLA SCADENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375441-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP ED ASSEGNATARI - DISTINZIONE IN DUE ATTI - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PRIMO E CONTRATTUALE DEL SECONDO - RAPPORTO LOCATIZIO - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL RAPPORTO - OBBLIGO DI RICONSEGNA DELLO ALLOGGIO - RINNOVAZIONE DEL RAPPORTO ALLA SCADENZA - AMMISSIBILITA.*

Il rapporto che viene posto in essere tra l'istituto autonomo per le case popolari, o altri enti analoghi disciplinati dal tu n 1165 del 1938, e l'assegnatario di un alloggio si compone di due distinti Atti, dei quali uno ha natura meramente amministrativa, in quanto con esso l'ente pubblico procede all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per l'assegnazione e decide di provvedere in conseguenza, mentre l'altro assume il valore e la portata di un contratto, perche attua nei confronti del privato la precedente Determinazione unilaterale, dando luogo ad una vera e propria locazione. In questa seconda fase, nella quale le parti fissano le reciproche posizioni soggettive alla stregua degli elementi strutturali propri del rapporto locatizio, il godimento dell'alloggio puo essere delimitato nel tempo, con la conseguenza che, scaduto il termine contrattuale all'uopo fissato, l'assegnatario, al pari di ogni altro conduttore, non ha piu diritto a permanere nello immobile. La Determinazione del termine di durata del contratto locatizio ed il rinnovo effettuato dalle parti alla scadenza non costituisce pertanto un mero adempimento fiscale, ma la concreta estrinsecazione di una volonta diretta alla conclusione di un contratto. (Conf 492/72, mass n 356467; V 20/71, mass n 349322).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)