Sez. U, Sentenza n. 20 del 11/01/1971 (Rv. 349322 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA ENTE PUBBLICO CONCEDENTE ED ASSEGNATARIO - FASE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DELL'ASSEGNATARIO - FASE SUCCESSIVA ALL'ASSEGNAZIONE - DIRITTI SOGGETTIVI DELL'ASSEGNATARIO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - CAUSE DI RISOLUZIONE PREVISTE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - COMPETENZA DELL'AGO - FORME DEL PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - AMMISSIBILITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA ENTE PUBBLICO CONCEDENTE ED ASSEGNATARIO - FASE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DELL'ASSEGNATARIO - FASE SUCCESSIVA ALL'ASSEGNAZIONE - DIRITTI SOGGETTIVI DELL'ASSEGNATARIO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - CAUSE DI RISOLUZIONE PREVISTE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - COMPETENZA DELL'AGO - FORME DEL PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - AMMISSIBILITA.*
In tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costituisce tra l'ente pubblico costruttore e gli assegnatori degli alloggi e di natura complessa, e consta di due fasi distintè la prima, relativa all'assegnazione, in cui l'ente pubblico procede unilateralmente all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previsti per l'assegnazione e decide di provvedere in conseguenza, ha natura pubblicistica e, pertanto, e caratterizzata da posizioni di interesse legittimò la seconda fase, che attua nei confronti del privato assegnatario la precedente Determinazione unilaterale dell'ente pubblico, determina, invece, un vero e proprio rapporto di natura privatistica (locazione con o senza patto di vendita), caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo perfetto e dalle correlative obbligazioni. In questa seconda fase il godimento dell'alloggio e soggetto alle cause di risoluzione o, piu genericamente, di cessazione ed Estinzione della convenzione bilaterale e dalle norme integrative di diritto civile, se non espressamente derogata. Cosicche, se il godimento dell'alloggio e limitato nel tempo, scaduto il termine contrattuale all'uopo fissato, l'assegnatario, al pari di ogni altro conduttore, non ha piu diritto a rimanere nel godimento dell'immobile. La cognizione relativa all'esistenza e agli effetti delle suddette cause di cessazione del rapporto bilaterale e devoluta al giudice ordinario, davanti al quale sia l'ente pubblico, sia il conduttore, devono ricorrere nelle forme del processo ordinario di cognizionè potendo, inoltre, l'ente pubblico avvalersi anche delle forme del procedimento speciale per convalida di licenza e sfratto. (V 966'69 mass 339396' 586'69 mass 338779' 3281'68 mass 336249' 2336'67 mass 329571' 2305'65) Conf 18'71).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)