Sez. 2, Sentenza n. 12272 del 20/08/2002 (Rv. 556983 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Processo con pluralità di parti - Deduzione su impulso della sola parte interessata - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Poiché l'eccezione di estinzione del giudizio - nella specie, per mancata indicazione nel ricorso in riassunzione di una delle parti del processo - può essere sollevata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralità di parti non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l'ipotesi di estinzione si è verificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)