Sez. L, Ordinanza n. 603 del 18/08/1999 (Rv. 529351 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Per mancata riassunzione nella fase di rinvio - Legittimazione alla deduzione dell'estinzione del giudizio nel caso di separazione di cause scindibili originariamente trattate in un unico processo - Parte interessata - Individuazione - Criterio.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
L'eccezione di estinzione del giudizio - nella specie per mancata riassunzione nella fase di rinvio, secondo quanto stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ. - può essere sollevata soltanto dalla parte interessata. Ne consegue che, in caso di separazione di più cause scindibili originariamente trattate in un unico processo, chi non è parte della causa in cui la fattispecie estintiva si è verificata non può far valere la relativa eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)