Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/02/1997 (Rv. 502681 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Formalità - Inosservanza - Conseguenze - Legittimazione alla deduzione dell'estinzione del giudizio nel caso di pluralità di cause - Parte interessata - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Poiché l'eccezione di estinzione del giudizio - nella specie per inosservanza delle formalità stabilite dall'art. 303 secondo comma cod. proc. civ. - può esser sollevata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralità di cause non può esser fatta valere da chi non è parte della causa in cui la fattispecie estintiva si è verificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)