Sez. U, Sentenza n. 2739 del 01/08/1968 (Rv. 335335 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO EDILIZIO - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO EDILIZIO - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI.*
In materia di violazione delle norme del regolamento edilizio, qualora la controversia sia insorta esclusivamente tra privati - nella quale quindi la pubblica amministrazione resti del tutto estranea - e si discuta delle violazioni del diritto soggettivo dell'attore, eventualmente seguita all'attivita edilizia del convenuto, mentre non e affatto in discussione, in via principale, la legittimita del provvedimento amministrativo - della quale conoscera il giudice ordinario solo incidenter tantum - la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo. (V. N. 2344-67, massima n. 329587 n.1999-67).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)