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Sez. L, Sentenza n. 6855 del 13/12/1982 (Rv. 424505 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LEGGE N. 1369 DEL 1960 - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI UN RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA SUBORDINATA TRA LAVORATORE E INTERPOSTO O INTERMEDIARIO PER ESSERE ENTRAMBI COMPONENTI DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - APPLICABILITÀ DELL'INDICATA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424505-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LEGGE N. 1369 DEL 1960 - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI UN RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA SUBORDINATA TRA LAVORATORE E INTERPOSTO O INTERMEDIARIO PER ESSERE ENTRAMBI COMPONENTI DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - APPLICABILITÀ DELL'INDICATA LEGGE - ESCLUSIONE.*

La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, nell'intento di assicurare ai lavoratori dipendenti una tutela più energica e più efficace di quella loro derivante dagli artt. 1676 e 2127, cod. civ., ha voluto colpire ogni Forma di interposizione, di appaltatori o di altri intermediari, tra gli imprenditori e quei lavoratori dipendenti che, benché assunti e retribuiti da quegli intermediari, eseguano in realtà le loro prestazioni di lavoro a vantaggio degli imprenditori che effettivamente le utilizzano. Presupposto necessario della fattispecie legale tipica prevista dalla detta legge è, quindi, l'esistenza di un rapporto trilatero fra lo imprenditore, l'interposto (o intermediario) ed il lavoratore sicché la citata normativa non è applicabile nell'ipotesi in cui non sussista un rapporto di prestazione d'opera subordinata tra lavoratore e interposto o intermediario, per essere entrambi componenti di una società di fatto, obbligati ad eseguire personalmente le prestazioni utilizzate direttamente dall'impresa committente. (Conf 1083/80, mass n 404556 sulla seconda parte; (Conf 1432/71, mass n 351712 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2127, Cod. Civ. art. 2222, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)