Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 15/05/1971 (Rv. 351712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - LEGGE N 1369 DEL 1960 - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE - AMBITO - PRESTAZIONI DI LAVORO ESEGUITE DIRETTAMENTE DAGLI APPALTATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - LEGGE N 1369 DEL 1960 - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE - AMBITO - PRESTAZIONI DI LAVORO ESEGUITE DIRETTAMENTE DAGLI APPALTATORI - ESCLUSIONE.*
La legge 23 ottobre 1960, n 1369, nell'intento di assicurare ai lavoratori dipendenti una tutela piu energica e piu efficace di quella che loro derivava dagli artt 1626 e 2127 cod civ, ha voluto colpire ogni Forma di interposizione, di appaltatori o di altri intermediari, tra gli imprenditori e quei lavoratori dipendenti che, benche assunti e retribuiti da quegli intermediari, eseguono in realta le loro prestazioni di lavoro a vantaggio degli imprenditori che effettivamente le utilizzano. Alla detta previsione normativa e pero estranea la diversa situazione nella quale, al di fuori di ogni Forma di intermediazione, siano gli stessi 'appaltatorì ad obbligarsi ad eseguire personalmente 'mere prestazioni di lavorò che vengono utilizzate direttamente dall'impresa 'committentè.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2127, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1626
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)