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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10754 del 03/05/2017 (Rv. 644064 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presenza nell'immobile di alloggi dei religiosi - Svolgimento in via principale di attività didattica - Natura commerciale- Spettanza dell'esenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644064-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dalla stessa prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, vigente "ratione temporis"), con riguardo all'esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove la presenza "in loco" degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un’attività didattica avente natura oggettivamente commerciale, ovvero esercitata dietro pagamento di una retta che non si discosti nell'ammontare da quelle di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I) CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 91 bis, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 19/12/2012 num. 284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)