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Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 08/03/1978 (Rv. 390529 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390529-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 346 cod proc civ le domande e le eccezioni non riproposte, neppure implicitamente, nel giudizio di appello si intendono rinunciate dalla parte sempreche, dal complesso delle deduzioni dell'appellante, non appaia in modo inequivoco che il giudizio di gravame ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado. (Conf 1236/71, mass n 351396).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)