diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 26/04/1971 (Rv. 351396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO(DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO(DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO(DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO(DECADENZA) - DOMANDE OD ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 346 cod proc civ, le domande e le eccezioni devono intendersi rinunciate dalla parte solo quando si possa ritenere che non siano state riproposte, neppure implicitamente, nel giudizio di appellò ipotesi che non ricorre quando dal complesso delle deduzioni dell'appellante apparisca in modo inequivoco che il detto giudizio ha sostanzialmente lo stesso oggetto di quello di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)