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Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 26/02/1999 (Rv. 523682 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Giudizio instaurato dall'avente diritto - Adesione alla domanda del retraente da parte del compratore retrattato - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523682-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

L'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 prevede che il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo del riscatto agrario decorre "dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o di successivo avente causa alla richiesta di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto", sicché, qualora nel corso del giudizio instaurato dall'avente diritto al riscatto il compratore retrattato dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale in questione decorre dalla data di tale dichiarazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)