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Sez. 3, Sentenza n. 15591 del 12/07/2007 (Rv. 598520 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Giudizio instaurato dall'avente diritto - Adesione alla domanda del retraente da parte del compratore retrattato - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dalla dichiarazione o dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598520-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di riscatto agrario, qualora, nel corso del giudizio instaurato dall'avente diritto al riscatto il compratore retrattato dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo del riscatto agrario (previsto a pena di decadenza dall'art. unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1865, n. 590) decorre dalla data di tale dichiarazione ove essa integri una adesione incontestabile al legittimo esercizio dell'altrui diritto di riscatto, e purchè non siano pendenti altre vicende giudiziarie il cui esito possa esse idoneo a pregiudicare l'acquisizione da parte del retrattante della piena proprietà dell'immobile, libera da pesi e vincoli; in questa seconda ipotesi, il termine trimestrale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'altro giudizio.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della retrattata affermando che correttamente la corte d'appello aveva ritenuto decorrente il termine per il pagamento del prezzo non dalla data della dichiarazione di adesione di questa alla domanda di riscatto, ma dalla definizione con sentenza passata in giudicato della controversia di opposizione di terzo all'esecuzione, promossa dai retrattanti nei confronti della venditrice dell'immobile, che lo aveva sottoposto a pignoramento immobiliare).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)